Durata della mediazione e Legge Pinto: cosa prevede il D.Lgs. 216/2024
- Katia Catena di Bella Gozzi
- 9 apr
- Tempo di lettura: 2 min
Con il D.Lgs. n. 216 del 27 dicembre 2024 il legislatore ha inteso introdurre alcune integrazioni e correzioni alla disciplina della mediazione civile e commerciale già modificata dalla Riforma Cartabia.

Tra le novità si segnala la modifica dell’art. 6, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 28/2010 che disciplina la durata del procedimento di mediazione. Tale modifica prevede che la procedura si concluda entro sei mesi dalla presentazione della domanda e che tale termine possa essere prorogato per non più di tre mesi per volta, con accordo espresso delle parti.
La previsione normativa garantisce maggiore certezza nella durata del procedimento e valorizza il ruolo delle parti nel concordare eventuali proroghe. Tuttavia, la disposizione che più di tutte ha destato l’attenzione degli operatori è quella contenuta nel nuovo art. 6, comma 1, ultimo periodo, laddove si stabilisce che:
“Anche nel caso di decorrenza del termine massimo previsto dal presente comma, non si applica la legge 24 marzo 2001, n. 89.”
Il chiarimento sull’esclusione della Legge Pinto
In altri termini, la durata del procedimento di mediazione non rileva ai fini dell’equa riparazione prevista dalla Legge Pinto, anche nel caso in cui venga superato il termine massimo.
Il chiarimento normativo si è reso necessario in seguito al dibattito giurisprudenziale sorto negli ultimi anni in merito alla possibilità che la durata della procedura di mediazione — soprattutto quella demandata dal giudice — potesse comportare un allungamento dei tempi processuali tale da giustificare il diritto all’equa riparazione.
Con questa disposizione, il legislatore esclude espressamente la possibilità che il tempo trascorso in mediazione possa essere valutato come ritardo nella durata del processo.
Una scelta coerente con la valorizzazione della mediazione
Tale opzione normativa appare coerente con l’intento della riforma di valorizzare la mediazione come strumento autonomo e non penalizzante, volto alla risoluzione delle controversie in tempi ragionevoli, senza gravare sul carico della giustizia ordinaria.
La previsione fornisce certezza agli operatori e conferma la natura della mediazione come fase distinta e autonoma rispetto al processo civile, dotata di un proprio percorso e una propria autonomia temporale, che non incide negativamente sul diritto alla ragionevole durata del processo.

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